Un lavoratore che decide di andare in pensione non ha bisogno dell’autorizzazione del proprio datore di lavoro. Questo punto sorprende spesso, poiché si confondono due meccanismi molto diversi: il pensionamento volontario (iniziativa del lavoratore) e il pensionamento forzato (iniziativa del datore di lavoro). Le regole, i diritti di rifiuto e le conseguenze finanziarie cambiano completamente a seconda del caso.
Pensionamento volontario: un diritto che il datore di lavoro non può bloccare
Quando un lavoratore decide di liquidare la propria pensione e lasciare l’azienda, esercita un diritto personale. Il datore di lavoro non ha alcun potere di rifiuto su questa decisione. In concreto, il lavoratore comunica la sua partenza e il contratto di lavoro termina al termine del preavviso.
L’azienda può invece richiedere il rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro. La durata varia a seconda dell’anzianità del lavoratore e del settore di attività. Un lavoratore che partisse senza rispettare questo termine si esporrebbe a una richiesta di indennizzo da parte del datore di lavoro.
Per comprendere bene le condizioni per rifiutare un pensionamento, è quindi necessario distinguere ciò che rientra nella scelta del lavoratore (sempre libera) da ciò che rientra nell’iniziativa del datore di lavoro (regolata da soglie di età rigorose).
Il lavoratore che parte volontariamente percepisce un’indennità di pensionamento. Il suo importo dipende dall’anzianità nell’azienda e dalle disposizioni del contratto collettivo applicabile. Questa indennità è spesso inferiore all’indennità di pensionamento forzato versata quando è il datore di lavoro a prendere l’iniziativa.

Pensionamento forzato da parte del datore di lavoro: le soglie di età che cambiano tutto
La situazione giuridica cambia quando è il datore di lavoro a voler porre fine al contratto di lavoro per motivi di pensionamento. Qui, il lavoratore può rifiutare in alcuni casi, e il datore di lavoro deve rispettare una procedura precisa.
Il lavoratore ha tra 67 e 69 anni
Il datore di lavoro può interrogare il lavoratore per iscritto sulla sua intenzione di andare in pensione. Questa richiesta deve essere inviata tre mesi prima della data di compleanno del lavoratore (67 anni, poi ogni anno fino a 69 anni). Il lavoratore ha quindi un mese per rispondere.
- In caso di rifiuto del lavoratore, il datore di lavoro non può imporre il pensionamento forzato. Il contratto continua normalmente, e la stessa domanda può essere riproposta l’anno successivo.
- Se il lavoratore accetta, il datore di lavoro avvia la procedura di pensionamento forzato con un termine di preavviso da rispettare.
- Per un lavoratore protetto (rappresentante sindacale, membro del CSE), il datore di lavoro deve inoltre ottenere l’autorizzazione dell’ispezione del lavoro prima di qualsiasi pensionamento forzato.
Il lavoratore ha 70 anni o più
A partire dai 70 anni, la situazione cambia radicalmente. Il datore di lavoro può imporre il pensionamento forzato, senza che il lavoratore possa opporsi. Nessun contratto collettivo può abbassare questa soglia al di sotto dei 67 anni.
Il lavoratore messo in pensione in questo contesto beneficia di un’indennità almeno pari all’indennità legale di licenziamento. Il preavviso applicabile è quello previsto per il licenziamento, calcolato in base all’anzianità.
Pensione progressiva: un rifiuto del datore di lavoro regolato in modo diverso
La pensione progressiva è un dispositivo distinto dal pensionamento definitivo. Permette a un lavoratore di ridurre il proprio orario di lavoro continuando a percepire una parte della propria pensione. Il lavoratore continua a lavorare, a tempo parziale, e non lascia l’azienda.
Ti chiedi se il datore di lavoro può rifiutare questa richiesta? La risposta è sì, ma non in modo discrezionale. Il rifiuto di una pensione progressiva deve essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro deve giustificare le ragioni per cui l’adattamento dell’orario di lavoro richiesto è incompatibile con l’attività dell’azienda.
Un rifiuto non giustificato o basato su un motivo vago può essere contestato dal lavoratore.

Preavviso e indennità: ciò che varia a seconda dell’iniziativa del pensionamento
La distinzione tra pensionamento volontario e pensionamento forzato non cambia solo il diritto di rifiuto. Modifica anche il regime del preavviso e l’importo delle indennità.
- In caso di pensionamento volontario, il preavviso è quello previsto dal contratto collettivo o dal contratto. L’indennità dipende dall’anzianità, con soglie fissate dalla legge o dal contratto collettivo.
- In caso di pensionamento forzato da parte del datore di lavoro, il preavviso e l’indennità seguono le regole del licenziamento. L’indennità è generalmente più favorevole per il lavoratore.
- In caso di pensione progressiva, non ci sono né preavviso né indennità di pensionamento poiché il contratto di lavoro non viene risolto, ma solo modificato.
Un lavoratore che riceve pressioni per partire prima di aver raggiunto l’età legale o senza che la procedura sia rispettata può contestare la risoluzione del proprio contratto. Un pensionamento forzato irregolare (lavoratore di meno di 67 anni, assenza di consultazione scritta, mancanza di autorizzazione per un lavoratore protetto) può essere qualificato come licenziamento senza giusta causa.
Il punto da ricordare si riassume in una frase: solo il lavoratore decide del proprio pensionamento volontario, e solo l’età condiziona il potere del datore di lavoro. Tra i 67 e i 69 anni, il rifiuto del lavoratore è vincolante. A partire dai 70 anni, il pensionamento forzato diventa possibile. Qualsiasi pressione esercitata al di fuori di questo quadro espone l’azienda a un contenzioso davanti al consiglio di prud’hommes.



